Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata

Art. 3 — Opzione del beneficiario per un assegno vitalizio

Il cittadino italiano, anche dipendente pubblico, che subisca un'invalidita' permanente pari almeno a due terzi della capacita' lavorativa, nei casi previsti dall'articolo 1, puo' optare, in luogo della elargizione in unica soluzione, per un assegno vitalizio commisurato all'entita' della invalidita' permanente, in riferimento alla capacita' lavorativa, in ragione di lire 12 mila mensili per ogni punto percentuale.

Testo vigente dal 25 ottobre 1990

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urn:nir:stato:legge:1990-10-20;302~art3 · fonte su Normattiva