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Gli assegni vitalizi di cui alla presente legge sono soggetti ad una automatica rivalutazione annuale in misura pari al tasso di inflazione accertato per l'anno precedente, sulla base dei dati ufficiali ISTAT, e sono esenti dall'IRPEF. Le elargizioni previste dalla presente legge sono rivalutate con i criteri di cui al comma 1 alla data della corresponsione e sono esenti dall'IRPEF.

Testo in vigore dal 25 ottobre 1990 al 13 gennaio 2004

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Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 8, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 727/2026

    13 gennaio 2026
    • ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA

    In tema di benefici in favore delle vittime del dovere e dei loro familiari superstiti, le speciali elargizioni di cui all'art. 5, commi 1 e 5, della l. n. 206 del 2004, riconosciute in virtù dell'art. 34, comma 1, del d.l. n. 159 del 2007, conv. con modif. nella l. n. 222 del 2007, sono rivalutate, alla data della corresponsione, ai sensi dell'art. 8, comma 2, della l. n. 302 del 1990, a decorrere dal 26 agosto 2004, data di entrata in vigore della l. n. 206 del 2004.

    Art. 8 · Art. 5 Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 14603/2025

    30 maggio 2025
    • ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA
    • PRESTAZIONI ASSISTENZIALI

    In tema di provvidenze in favore delle vittime del dovere, in caso di ritardata corresponsione dell'elargizione di cui all'art. 4, comma 1, lett. a), n. 1, del d.P.R. n. 243 del 2006, trova applicazione l'art. 16, comma 6, della l. n. 412 del 1991, stante la natura assistenziale della stessa e la necessità di assicurare, inalterato nel tempo, il valore reale dell'importo fissato dalla norma, dovendosi invece escludere l'applicazione del regime del cumulo di rivalutazione monetaria ed interessi legali, previsto dall'art. 442 c.p.c. (come integrato dalle sentenze Corte cost. nn. 156 del 1991 e 196 del 1993), il quale non rappresenta il fisiologico adeguamento di un importo determinato in misura fissa dal legislatore bensì la risposta dell'ordinamento a un inadempimento, o a un non esatto adempimento, del soggetto obbligato. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza che aveva riconosciuto gli interessi sulle prestazioni economiche dovute, a decorrere dal centoventesimo giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa).

    Art. 8 · Art. 22 Misure di razionalizzazione della finanza pubblica · Art. 16 Disposizioni in materia di finanza pubblica · Art. 442 c.p.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1990-10-20;302~art8 · fonte su Normattiva