Art. 10
Coloro che conseguiranno la idoneita' negli esami di concorso previsti dal precedente articolo, saranno collocati, anche in soprannumero, nei ruoli delle carriere corrispondenti, con la qualifica iniziale rispettiva, per essere assorbiti nei posti che si renderanno successivamente vacanti.
Testo vigente dal 27 luglio 1957
