Art. 7
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Gli impiegati della carriera direttiva degli Archivi notarili, che abbiano conseguito la idoneita' negli esami di concorso per la promozione alla qualifica di conservatore superiore, possono, dopo collocati a riposo, esercitare le funzioni di coadiutore, ai sensi degli articoli 45 e 46 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modificazioni.
Testo in vigore dal 27 luglio 1957 al 29 maggio 1983
