[1]Alla fine di ogni trimestre, e non oltre il ventesimo giorno del trimestre successivo, il notaro trasmettera' al presidente del Consiglio notarile e al capo dell'Archivio notarile del proprio distretto un estratto autentico, in carta libera, del registro indicato nell'articolo 6, contenente tutte le annotazioni segnatevi nel trimestre.

[2]Degli affidamenti che derivano da provvedimenti dell'autorita' giudiziaria, il cancelliere dovra' prontamente dare notizia al presidente del Consiglio notarile ed al capo dell'Archivio notarile.

Testo vigente dal 3 febbraio 1934

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urn:nir:stato:legge:1934-01-22;64~art7 · fonte del testo