[1]Alla fine di ogni trimestre, e non oltre il ventesimo giorno del trimestre successivo, il notaro trasmettera' al presidente del Consiglio notarile e al capo dell'Archivio notarile del proprio distretto un estratto autentico, in carta libera, del registro indicato nell'articolo 6, contenente tutte le annotazioni segnatevi nel trimestre.
[2]Degli affidamenti che derivano da provvedimenti dell'autorita' giudiziaria, il cancelliere dovra' prontamente dare notizia al presidente del Consiglio notarile ed al capo dell'Archivio notarile.
Testo vigente dal 3 febbraio 1934
