[1]((Il notaio che non tiene il registro di cui all'articolo 6 ovvero che lo pone in uso senza le formalita' di cui allo stesso articolo e' punito con la sospensione da uno a sei mesi.
[2]In caso di recidiva nell'infrazione di cui al comma 1, si applica la sospensione da due mesi ad un anno.
[3]Il notaio che contravviene alle disposizioni sulle annotazioni da eseguire nel registro e nell'estratto di cui all'articolo 6, commi primo e secondo, ed all'articolo 7, e' punito con la sanzione pecuniaria da 21 euro a 105 euro e, nei casi piu' gravi, con la sospensione nella misura di cui al comma 2)).
[4]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[5]Dato a Roma, addi' 22 gennaio 1934 - Anno XII
[6]VITTORIO EMANUELE
[7]MUSSOLINI - DE FRANCISCI - JUNG
[8]Visto, il Guardasigilli: DE FRANCISCI.
Testo vigente dal 26 agosto 2006
