[1]((Il notaio che non tiene il registro di cui all'articolo 6 ovvero che lo pone in uso senza le formalita' di cui allo stesso articolo e' punito con la sospensione da uno a sei mesi.

[2]In caso di recidiva nell'infrazione di cui al comma 1, si applica la sospensione da due mesi ad un anno.

[3]Il notaio che contravviene alle disposizioni sulle annotazioni da eseguire nel registro e nell'estratto di cui all'articolo 6, commi primo e secondo, ed all'articolo 7, e' punito con la sanzione pecuniaria da 21 euro a 105 euro e, nei casi piu' gravi, con la sospensione nella misura di cui al comma 2)).

[4]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[5]Dato a Roma, addi' 22 gennaio 1934 - Anno XII

[6]VITTORIO EMANUELE

[7]MUSSOLINI - DE FRANCISCI - JUNG

[8]Visto, il Guardasigilli: DE FRANCISCI.

Testo vigente dal 26 agosto 2006

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 26 agosto 2006

Confronto con la versione in vigore dal 3 febbraio 1934 al 26 agosto 2006. 80 parole tolte, 80 parole aggiunte in 4 capoversi.

tolto: E'aggiunto: Il notaio che non tiene il registro di cui all'articolo 6 ovvero che lo pone in uso senza le formalita' di cui allo stesso articolo e' punito con la sospensione da tolto: un mese aggiunto: uno a sei mesitolto: , ed inaggiunto: .

aggiunto: In caso di recidiva aggiunto: nell'infrazione di cui al comma 1, si applica la sospensione da due mesi ad un annotolto: , il notaro che non tiene il registro prescritto nell'art. 6 oppure lo pone in uso senza le forme stabilite nell'articolo medesimo.aggiunto: .

tolto: Salva l'applicazione delle maggiori sanzioni penali, soggiace alla pena disciplinare dell'ammenda da L. 100 a 500 e nei casi piu' gravi alla sospensione nella misura anzidetta il notaroaggiunto: Il notaio che contravviene alle disposizioni tolto: dell'art. 6, comma aggiunto: sulle annotazioni da eseguire nel registro e nell'estratto di cui all'articolo 6, commi primo e secondo, tolto: e dell'art. 7 circa le annotazioni da fare nel registro nell'estratto.

tolto: Il semplice ritardo nell'invio degli estratti aggiunto: ed all'articolo 7, e' punito con tolto: l'ammenda da L. 50 a 500 aggiunto: la sanzione pecuniaria da 21 euro a 105 euro e, nei casi piu' gravi, con la sospensione nella misura di cui al comma 2.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1934-01-22;64~art10 · fonte del testo