All'articolo 472 del codice di procedura penale, dopo il comma 3 e' inserito il seguente: "3-bis. Il dibattimento relativo ai delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter e 609-octies del codice penale si svolge a porte aperte; tuttavia, la persona offesa puo' chiedere che si proceda a porte chiuse anche solo per una parte di esso. Si procede sempre a porte chiuse quando la parte offesa e' minorenne. In tali procedimenti non sono ammesse domande sulla vita privata o sulla sessualita' della persona offesa se non sono necessarie alla ricostruzione del fatto".

Testo vigente dal 20 febbraio 1996

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urn:nir:stato:legge:1996-02-15;66~art15 · fonte su Normattiva