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I marescialli maggiori sono tratti dai marescialli capi per due terzi in ordine di anzianita' mediante appositi esperimenti e non un terzo a scelta per esami. La promozione a maresciallo maggiore e' conferita, nei limiti dei posti vacanti, ai marescialli capi giudicati idonei all'avanzamento ad anzianita' che contino almeno tre anni di permanenza nel grado ed a quelli giudicati idonei per l'avanzamento a scelta che abbiano compiuto almeno due anni di grado.

Testo in vigore dal 8 febbraio 1952 al 29 dicembre 1970

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urn:nir:stato:legge:1952-01-18;40~art1 · fonte del testo