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Gli appuntati che avendo compiuto almeno 22 anni di servizio effettivo nel Corpo si siano segnalati per servizi di speciale importanza e posseggano gli altri requisiti stabiliti dal regolamento possono, sulla base di un'esauriente relazione, essere proposti per l'avanzamento al grado di sottobrigadiere dalle autorita' di grado determinate dal regolamento medesimo. Il Comandante generale, sentita apposita Commissione di ufficiali del Corpo, ammette i piu' meritevoli ad un esperimento di cultura professionale nel limite massimo di un decimo dei posti che si renderanno presumibilmente disponibili per le promozioni nell'anno cui si riferisce l'avanzamento. Gli appuntati che a giudizio di una Commissione di ufficiali del Corpo nominata dal Comandante generale abbiano superato l'esperimento sono dichiarati idonei all'avanzamento, iscritti in apposito quadro annuale nell'ordine di anzianita' del proprio grado e promossi a norma del precedente art. 9.

Testo in vigore dal 8 febbraio 1952 al 8 luglio 1953

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urn:nir:stato:legge:1952-01-18;40~art13 · fonte del testo