Gli appuntati sono tratti in ordine di anzianita' e nei limiti dei posti vacanti nell'organico relativo, dai finanzieri che, giudicati idonei ed iscritti in apposito quadro di avanzamento, abbiano compiuto almeno tre anni di permanenza nel grado. A favore dei finanzieri che contando gia' tre anni di grado, ai fini dell'anzianita' utile per l'avanzamento, viene commutato anche il periodo di servizio eventualmente prestato in altre Forze armate dello Stato, in ragione pero' della meta' della sua durata complessiva trascurando le frazioni di giorno.

Testo vigente dal 8 febbraio 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-01-18;40~art14 · fonte del testo