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Gli esami per l'avanzamento a scelta ai gradi di maresciallo maggiore e di maresciallo ordinario constano, rispettivamente, di una prova scritta e di due prove orali di cultura tecnico-professionale. Gli esperimenti per l'avanzamento ad anzianita' al grado di maresciallo maggiore constano di una prova scritta e di una prova orale di cultura tecnico-professionale. Il giudizio sugli esami per l'avanzamento a scelta al grado di maresciallo maggiore, su quelli per l'avanzamento a scelta al grado di maresciallo ordinario e sugli esperimenti per l'avanzamento ad anzianita' al grado di maresciallo maggiore e' devoluto ad altrettante commissioni di ufficiali del Corpo nominate dal comandante generale e presiedute da un colonnello. Per le prove orali potra' essere aggiunto ai membri delle commissioni un ufficiale del Corpo competente in materie nautiche per esaminare i candidati del ramo mare sulla parte del programma che concerne la cultura marinaresca.

Testo in vigore dal 8 febbraio 1952 al 29 dicembre 1970

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urn:nir:stato:legge:1952-01-18;40~art5 · fonte del testo