Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 86/1979

    Ha colpito questo articolo
    26 luglio 1979

    Il limite dell'osservanza dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato, posto dall'art. 117, comma primo, Cost., grava soltanto sulla competenza legislativa delle regioni a statuto ordinario nelle materie elencate nel secondo comma della suindicata disposizione. La competenza legislativa delle regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano non incontra un tal limite, ne` puo` esservi assoggettata dal legislatore ordinario. Pertanto e` incostituzionale l'art. 1, comma terzo, della l. 8 agosto 1977, n. 584, recante norme di adeguamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici alle direttive della C.E.E., nella parte in cui impone l'osservanza dei principi indicati nella legge anche alle regioni a statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e Bolzano "ai sensi dell'art. 117, primo comma, Cost.".

    Art. 117 cost. · Art. 1 Norme di adeguamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici alle direttive della Comunita' economica europea

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1977-08-08;584~art1 · fonte su Normattiva