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La presente legge disciplina gli appalti per lavori pubblici, d'importo superiore a 1.000 milioni di lire, IVA esclusa, da aggiudicarsi dallo Stato, dalle aziende autonome, dagli enti locali e dagli enti pubblici. Ai fini dell'applicazione della presente legge la concessione di sola costruzione e' equiparata all'appalto. Le leggi emanate dalle regioni a statuto ordinario ed a statuto speciale, nonche' dalle province autonome di Trento e di Bolzano nelle materie di propria competenza devono rispettare, ai sensi dell'articolo 117, primo comma, della Costituzione, i principi contenuti nella presente legge in tema di pubblicita' degli appalti e di contenuto del bando, di requisiti per concorrere, di divieto di prescrizioni tecniche di effetto discriminatorio, di ammissibilita' di offerte da parte di associazioni temporanee di imprese, nonche' di criteri di aggiudicazione degli appalti e di comunicazione degli atti agli organi della Comunita' economica europea. In mancanza di legge regionale, viene osservata la presente legge in tutte le sue disposizioni. In caso di accertata inattivita' degli organi regionali, che comporti inadempimento agli obblighi comunitari, si applica il disposto dell'articolo 1, terzo comma, n. 5, della legge 22 luglio 1975, n. 382.2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
2La Corte Costituzionale con sentenza 12-26 luglio 1979 n. 86 (in G.U. 1a s.s. 1/08/1979, n. 210) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma terzo, della legge 8 agosto 1977, n. 584 "Norme di adeguamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti alle direttive della comunita' economica europea", limitatamente alla parte in cui la disposizione censurata statuisce "ai sensi dell'art. 117, primo comma, della Costituzione".
Testo in vigore dal 2 agosto 1979 al 1 agosto 1982
