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La presente legge disciplina gli appalti per lavori pubblici, d'importo superiore a 1.000 milioni di lire, IVA esclusa, da aggiudicarsi dallo Stato, dalle aziende autonome, dagli enti locali e dagli enti pubblici. Ai fini dell'applicazione della presente legge la concessione di sola costruzione e' equiparata all'appalto. Le leggi emanate dalle regioni a statuto ordinario ed a statuto speciale, nonche' dalle province autonome di Trento e di Bolzano nelle materie di propria competenza devono rispettare, ai sensi dell'articolo 117, primo comma, della Costituzione, i principi contenuti nella presente legge in tema di pubblicita' degli appalti e di contenuto del bando, di requisiti per concorrere, di divieto di prescrizioni tecniche di effetto discriminatorio, di ammissibilita' di offerte da parte di associazioni temporanee di imprese, nonche' di criteri di aggiudicazione degli appalti e di comunicazione degli atti agli organi della Comunita' economica europea. In mancanza di legge regionale, viene osservata la presente legge in tutte le sue disposizioni. In caso di accertata inattivita' degli organi regionali, che comporti inadempimento agli obblighi comunitari, si applica il disposto dell'articolo 1, terzo comma, n. 5, della legge 22 luglio 1975, n. 382.2

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

2

La Corte Costituzionale con sentenza 12-26 luglio 1979 n. 86 (in G.U. 1a s.s. 1/08/1979, n. 210) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma terzo, della legge 8 agosto 1977, n. 584 "Norme di adeguamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti alle direttive della comunita' economica europea", limitatamente alla parte in cui la disposizione censurata statuisce "ai sensi dell'art. 117, primo comma, della Costituzione".

Testo in vigore dal 2 agosto 1979 al 1 agosto 1982

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Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 86/1979

    Ha colpito questo articolo
    26 luglio 1979

    Il limite dell'osservanza dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato, posto dall'art. 117, comma primo, Cost., grava soltanto sulla competenza legislativa delle regioni a statuto ordinario nelle materie elencate nel secondo comma della suindicata disposizione. La competenza legislativa delle regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano non incontra un tal limite, ne` puo` esservi assoggettata dal legislatore ordinario. Pertanto e` incostituzionale l'art. 1, comma terzo, della l. 8 agosto 1977, n. 584, recante norme di adeguamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici alle direttive della C.E.E., nella parte in cui impone l'osservanza dei principi indicati nella legge anche alle regioni a statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e Bolzano "ai sensi dell'art. 117, primo comma, Cost.".

    Art. 117 cost. · Art. 1 Norme di adeguamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici alle direttive della Comunita' economica europea

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1977-08-08;584~art1 · fonte su Normattiva