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I soggetti appaltanti di cui all'articolo 1 non sono tenuti ad applicare le norme della presente legge, ad eccezione di quelle di cui all'articolo 7, nei seguenti casi:
- a)quando, nell'ambito delle procedure previste dalla presente legge, non siano state presentate offerte, o siano state presentate offerte non regolari o inaccettabili, purche' le condizioni dell'appalto iniziale non vengano fondamentalmente modificate;
- b)quando si tratti di lavori la cui esecuzione, per ragioni tecniche, artistiche o attinenti alla protezione dei diritti di esclusiva, non puo' essere affidata che ad un esecutore determinato;
- c)quando si tratti di lavori da effettuare nello ambito di ricerche, esperimenti e studi;
- d)quando, nella misura dello stretto necessario, l'eccezionale urgenza derivante da avvenimenti imprevedibili dai soggetti appaltanti non sia compatibile con il tempo richiesto dalle procedure previste dalla presente legge;
- e)quando si tratti di lavori dichiarati segreti o di lavori la cui esecuzione richieda speciali misure di sicurezza, conformemente alle norme vigenti; o quando lo esiga la protezione degli essenziali interessi della sicurezza dello Stato;
- f)quando si tratti di lavori complementari che non figurano nel progetto posto a base del primo appalto concluso e che siano resi necessari da una circostanza imprevista per l'esecuzione dell'opera, a condizione che siano affidati allo stesso imprenditore e non possano essere tecnicamente o economicamente separabili dall'appalto principale, oppure, benche' separabili, siano strettamente necessari al perfezionamento dell'appalto stesso, e che il loro ammontare complessivo non superi il 50 per cento dell'importo del primo appalto;
- g)quando si tratti di nuovi lavori consistenti nella ripetizione di opere simili a quelle formanti oggetto di un primo appalto, a condizione che: i nuovi lavori siano affidati al titolare del primo appalto; i nuovi lavori siano conformi ad un progetto di base che sia stato oggetto di un primo appalto aggiudicato secondo le procedure della presente legge; la possibilita' di ricorrere a questa procedura sia stata indicata in occasione del primo appalto; la somma complessiva prevista per i nuovi lavori sia stata tenuta in considerazione in occasione del primo appalto, ai fini di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge; non sia trascorso un triennio dalla conclusione del contratto iniziale. ((h) quando ricorrano i presupposti dell'articolo 41, n. 5, del regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827)). Quando, eccezionalmente, la natura dei lavori o l'alea che essi comportano non permettano di determinare preliminarmente l'importo globale, il soggetto appaltante e' tenuto all'applicazione delle norme della presente legge, in quanto compatibili. Nei casi sub a), b), c), d), e), al soggetto appaltante e' anche concesso di procedere con il sistema della trattativa privata, ferma restando l'applicazione delle norme di cui agli articoli da 13 a 23 della presente legge.
Testo in vigore dal 17 dicembre 1981 al 1 luglio 2006
