Art. 16 — Prospetti statistici
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((Le amministrazioni centrali dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo assoggettate alle disposizioni della presente legge, entro il mese di marzo di ogni anno, trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Coordinamento delle politiche comunitarie - un prospetto indicante le gare da esse aggiudicate nell'anno solare precedente ai sensi della presente legge)). Il riepilogo dei prospetti previsti dal comma precedente sara' trasmesso alla commissione della Comunita' economica europea entro il mese di giugno successivo.
Testo in vigore dal 16 aprile 1983 al 26 agosto 1992
