Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 3 aprile 1981 al 16 aprile 1983. Leggi il testo vigente →

Le amministrazioni centrali dello Stato, comprese quelle di cui al precedente articolo 1, n. 2), entro il mese di marzo di ogni anno, trasmettono al Ministero del tesoro un prospetto indicante le gare da esse aggiudicate nell'anno solare precedente, ai sensi della presente legge. Il riepilogo dei prospetti previsti dal comma precedente sara' trasmesso alla commissione della Comunita' economica europea entro il mese di giugno successivo.

Testo in vigore dal 3 aprile 1981 al 16 aprile 1983

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1981-03-30;113~art16 · fonte del testo