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Il richiedente e' tenuto al pagamento della tassa di trasmissione di cui alla regola 14 del regolamento di esecuzione del trattato di cooperazione in materia di brevetti nei termini, nella misura e con le modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro delle finanze. La tassa internazionale e quella di ricerca sono pagate, ed eventualmente rimborsate, nei termini e con le modalita' stabilite con lo stesso decreto, emanato in conformita' alle regole 15 e 16 del regolamento di esecuzione del trattato. Restano dovute le tasse di concessione governativa previste per i brevetti nazionali ed europei.

Testo in vigore dal 29 dicembre 1984 al 19 marzo 2005

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1984-12-21;890~art5 · fonte su Normattiva