Il pagamento sara' effettuato in Italia in lire italiane, applicando il cambio ufficiale in vigore per il mese di aprile 1948 decurtato del 3 per cento per diritti e spese. Nei limiti delle disponibilita' del Tesoro italiano in lire egiziane il pagamento potra' essere effettuato in detta valuta, esclusivamente a favore degli aventi diritto residenti in Egitto, dietro esplicita richiesta degli interessati.

Testo vigente dal 12 settembre 1949

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urn:nir:stato:legge:1949-08-21;610~art3 · fonte del testo