E' istituito, in via provvisoria, per tutta la durata degli accertamenti contabili, presso il sequestratario egiziano e delle operazioni di pagamento agli aventi diritto residenti all'estero, un ufficio del Tesoro presso l'Ambasciata d'Italia al Cairo, retto da un funzionario in servizio al Ministero del tesoro.

Testo vigente dal 31 gennaio 1951

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urn:nir:stato:legge:1951-01-29;21~art7 · fonte del testo