Le domande degli aventi diritto, contenenti le loro generalita' e residenza, i titoli e l'entita' del credito, e menzione di eventuali acconti percepiti, debbono essere dirette al Ministero del tesoro in Roma o all'Ufficio del tesoro presso la Legazione d'Italia, al Cairo, entro il termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge per i residenti in Italia, e di mesi sei per i residenti all'estero. Restano valide le domande e le documentazioni gia' presentate.

Testo vigente dal 12 settembre 1949

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urn:nir:stato:legge:1949-08-21;610~art2 · fonte del testo