Le domande devono essere dirette al Ministero del tesoro o all'Ufficio del tesoro presso l'Ambasciata d'Italia al Cairo entro il termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge per i residenti in Italia e di sei mesi per i residenti all'estero. Sono valide le domande e le documentazioni gia' presentate. Le domande e le documentazioni, debitamente legalizzate, sono presentate in carta libera.

Testo vigente dal 31 gennaio 1951

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urn:nir:stato:legge:1951-01-29;21~art3 · fonte del testo