Chiunque promuove o dirige un'associazione segreta, ai sensi dell'articolo 1, o svolge attivita' di proselitismo a favore della stessa e' punito con la reclusione da uno a cinque anni. La condanna importa la interdizione dai pubblici uffici per cinque anni. Chiunque partecipa ad un'associazione segreta e' punito con la reclusione fino a due anni. La condanna importa l'interdizione per un anno dai pubblici uffici. La competenza a giudicare e' del tribunale.

Testo vigente dal 28 gennaio 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-01-25;17~art2 · fonte su Normattiva