Gli articoli 33-bis e 33-ter del codice di procedura penale sono sostituiti dai seguenti: "ART. 33-bis - (Attribuzioni del tribunale in composizione collegiale). - 1. Sono attribuiti al tribunale in composizione collegiale i seguenti reati, consumati o tentati:

  • a)delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera a), numeri 3), 4) e 5), sempre che per essi non sia stabilita la competenza della corte di assise;
  • b)delitti previsti dal capo I dei titolo II del libro II del codice penale, esclusi quelli indicati dagli articoli 329, 331, primo comma, 332, 334 e 335;
  • c)delitti previsti dagli articoli 416, 416-bis, 416-ter, 420, terzo comma, 429, secondo comma, 431, secondo comma, 432, terzo comma, 433, terzo comma, 440, 449, secondo comma, 452, primo comma, numero 2, 513- bis, 564, da 600-bis a 600sexies puniti con reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, 609-bis, 609quater e 644 del codice penale;
  • d)delitti previsti dagli articoli 2621, 2628, 2629 e 2637 del codice civile, nonche' dalle disposizioni che ne estendono l'applicazione a soggetti diversi da quelli in essi indicati;
  • e)delitti previsti dall'articolo 1136 del codice della navigazione;
  • f)delitti previsti dagli articoli 6 e 11 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1;
  • g)delitti previsti dagli articoli 216, 223, 228 e 234 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in materia fallimentare, nonche' dalle disposizioni che ne estendono l'applicazione a soggetti diversi da quelli in essi indicati;
  • h)delitti previsti dall'articolo 1 del decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 43, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561 in materia di associazioni di carattere militare;
  • i)delitti previsti dalla legge 20 giugno 1952, n. 645, attuativa della XII disposizione transitoria e finale della Costituzione;
  • 1)delitto previsto dall'articolo 18 della legge 22 maggio 1978, n. 194, in materia di interruzione volontaria della gravidanza;
  • m)delitto previsto dall'articolo 2 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, in materia di associazioni segrete;
  • n)delitto previsto dall'articolo 29 secondo comma, della legge 13 settembre 1982, n. 646, in materia di misure di prevenzione;
  • o)delitto previsto dall'articolo 12-quinquies, comma 1, del decreto- legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, in materia di trasferimento fraudolento di valori;
  • p)delitti previsti dall'articolo 6, commi 3 e 4, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazione, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa;
  • q)delitti previsti dall'articolo 10 della legge 18 novembre 1995, n. 496, in materia di produzione e uso di armi chimiche. 2. Sono attribuiti altresi' al tribunale in composizione collegiale, salva la disposizione dell'articolo 33-ter, comma 1, i delitti puniti con la pena della reclusione superiore nel massimo a dieci anni. Per la determinazione della pena si osservano le disposizioni dell'articolo 4. ART. 33-ter. - (Attribuzioni del tribunale in composizione monocratica). - 1. Sono attribuiti al tribunale in composizione monocratica i delitti previsti dall'articolo 73 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sempre che non siano contestate le aggravanti di cui all'articolo 80, commi 1, 3 e 4, del medesimo testo unico. 2. Il tribunale giudica in composizione monocratica, altresi', in tutti i casi non previsti dall'articolo 33-bis o da altre disposizioni di legge".

Testo vigente dal 18 dicembre 1999

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 98/2001

    Questione inammissibile
    4 aprile 2001

    Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 33-bis, comma 1, lett. b del codice di procedura penale, là dove non prevede che sia attribuito anche al tribunale militare in composizione collegiale il reato di peculato militare (di cui all'art. 215 cod. pen. militare di pace), derivando da tale disposizione, secondo il giudice rimettente, irrazionalità del sistema e disparità di trattamento fra imputati di peculato comune, giudicato dal tribunale in composizione collegiale, e imputati di peculato militare. La questione è, infatti, irrilevante, non trovando applicazione nei giudizi militari la norma denunciata.

    Art. 33-bis c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 215 c.p. · Art. 261 c.p.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1999-12-16;479~art10 · fonte su Normattiva