Le disposizioni della presente legge si applicano senza pregiudizio delle maggiori pene previste dal Codice penale. Sono abrogate le disposizioni della legge 3 dicembre 1947, n. 1546, concernenti la repressione dell'attivita' fascista, in quanto incompatibili con la presente legge. La presente legge e le norme della legge 3 dicembre 1947, n. 1546, non abrogate, cesseranno di aver vigore appena che saranno state rivedute le disposizioni relative alla stessa materia del Codice penale.

Testo vigente dal 23 giugno 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-06-20;645~art10 · fonte del testo