Art. 10 — Norme di coordinamento e finali
Le disposizioni della presente legge si applicano senza pregiudizio delle maggiori pene previste dal Codice penale. Sono abrogate le disposizioni della legge 3 dicembre 1947, n. 1546, concernenti la repressione dell'attivita' fascista, in quanto incompatibili con la presente legge. La presente legge e le norme della legge 3 dicembre 1947, n. 1546, non abrogate, cesseranno di aver vigore appena che saranno state rivedute le disposizioni relative alla stessa materia del Codice penale.
Testo vigente dal 23 giugno 1952
