Art. 4 — Apologia del fascismo
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Chiunque, fuori del caso preveduto dall'art. 1, pubblicamente esalta esponenti, principii, fatti o metodi del fascismo oppure le finalita' antidemocratiche proprie del partito fascista e' punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a lire 500.000. La pena e' aumentata se il fatto e' commesso col mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione o di propaganda. La condanna importa la privazione dei diritti indicati nell'art. 28, comma secondo, n. 1, del Codice penale per un periodo di cinque anni.
Testo in vigore dal 23 giugno 1952 al 25 maggio 1975
