Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 giugno 1952 al 25 maggio 1975. Leggi il testo vigente →

Chiunque, fuori del caso preveduto dall'art. 1, pubblicamente esalta esponenti, principii, fatti o metodi del fascismo oppure le finalita' antidemocratiche proprie del partito fascista e' punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a lire 500.000. La pena e' aumentata se il fatto e' commesso col mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione o di propaganda. La condanna importa la privazione dei diritti indicati nell'art. 28, comma secondo, n. 1, del Codice penale per un periodo di cinque anni.

Testo in vigore dal 23 giugno 1952 al 25 maggio 1975

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 1/1957

    Questione infondata
    26 gennaio 1957

    L'art. 4 della legge 20 giugno 1952, n. 645, interpretato in relazione alla XII disposizione transitoria della Costituzione, non prevede come reato qualsiasi difesa elogiativa del fascismo, ma solo l'esaltazione idonea e specificamente rivolta alla riorganizzazione del disciolto partito fascista (istigazione indiretta). Pertanto infondata è la questione di legittimità costituzionale del citato art. 4 in riferimento all'art. 21, primo comma, e alla XII disposizione transitoria della Costituzione.

    Art. 138 cost. · Art. 21 cost. · Art. 4 Norme di attuazione della XII disposizione transitoria e finale (comma primo) della Costituzione

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:legge:1952-06-20;645~art4 · fonte del testo