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((Chiunque fa propaganda per la costituzione di una associazione, di un movimento o di un gruppo avente le caratteristiche e perseguente le finalita' indicate nell'articolo 1 e' punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da lire duecentomila a lire cinquecentomila. Alla stessa pena soggiace chi pubblicamente esalta esponenti, principi, fatti o metodi del fascismo, oppure le sue finalita' antidemocratiche, ovvero idee o metodi razzisti. La pena e' della reclusione da due a cinque anni e della multa da cinquecentomila a due milioni di lire se alcuno dei fatti previsti nei commi precedenti e' commesso con il mezzo della stampa. La condanna comporta la privazione dei diritti previsti nell'articolo 28, comma secondo, numeri 1 e 2, del codice penale, per un periodo di cinque anni)).

Testo in vigore dal 25 maggio 1975 al 28 aprile 1993

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 1/1957

    Questione infondata
    26 gennaio 1957

    L'art. 4 della legge 20 giugno 1952, n. 645, interpretato in relazione alla XII disposizione transitoria della Costituzione, non prevede come reato qualsiasi difesa elogiativa del fascismo, ma solo l'esaltazione idonea e specificamente rivolta alla riorganizzazione del disciolto partito fascista (istigazione indiretta). Pertanto infondata è la questione di legittimità costituzionale del citato art. 4 in riferimento all'art. 21, primo comma, e alla XII disposizione transitoria della Costituzione.

    Art. 138 cost. · Art. 21 cost. · Art. 4 Norme di attuazione della XII disposizione transitoria e finale (comma primo) della Costituzione

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 25 maggio 1975

Confronto con la versione in vigore dal 23 giugno 1952 al 25 maggio 1975. 60 parole tolte, 104 parole aggiunte.

Chiunquetolto: , fuori del caso preveduto dall'art. 1, aggiunto: fa propaganda per la costituzione di una associazione, di un movimento o di un gruppo avente le caratteristiche e perseguente le finalita' indicate nell'articolo 1 e' punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da lire duecentomila a lire cinquecentomila. Alla stessa pena soggiace chi pubblicamente esalta esponenti, tolto: principii aggiunto: principi, fatti o metodi del fascismo tolto: oppure le finalita' antidemocratiche proprie del partito fascista e' punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a lire 500.000. La pena e' aumentata se il fatto e' commesso colaggiunto: , oppure le sue finalita' antidemocratiche, ovvero idee o metodi razzisti. La pena e' della reclusione da due a cinque anni e della multa da cinquecentomila a due milioni di lire se alcuno dei fatti previsti nei commi precedenti e' commesso con il mezzo della stampa tolto: o con altro mezzo di diffusione o di propaganda. La condanna tolto: importa aggiunto: comporta la privazione dei diritti tolto: indicati nell'art. aggiunto: previsti nell'articolo 28, comma secondo, tolto: n. 1, del Codice penale aggiunto: numeri 1 e 2, del codice penale, per un periodo di cinque anni.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1952-06-20;645~art4 · fonte del testo