La cognizione dei delitti preveduti dalla presente legge appartiene al Tribunale. Per i delitti stessi si procede sempre con istruzione sommaria, salvo che ricorrano le condizioni per procedere a giudizio direttissimo ai sensi dell'art. 502 del Codice di procedura penale. In questo caso il termine di cinque giorni indicato nello stesso articolo e' elevato a quindici giorni.

Testo vigente dal 23 giugno 1952

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 254/1974

    Questione infondata
    12 novembre 1974

    Poiché spetta al legislatore la discrezionale valutazione dell'opportunità, politica dell'adozione dell'istruzione formale, ovvero sommaria, per un determinato reato, in relazione all'oggetto specifico della tutela penale - essendo in via di principio compatibili i due riti con i precetti costituzionali di eguaglianza, di diritto alla difesa e di precostituzione del giudice -, non è fondata - in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 25, primo comma, Cost. - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma secondo, della legge 20 giugno 1952, n. 645, che impone il rito sommario per i reati previsti dalla legge medesima (di attuazione della disp. trans. e fin. XII Cost.) attribuiti alla competenza del tribunale, e pertanto, predeterminando essa le fattispecie astratte alle quali deve applicarsi detto rito, consente la possibilità di un controllo giurisdizionale sulla esistenza effettiva dei presupposti e delle condizioni atti a rendere legittimo il potere del pubblico ministero di procedervi. Cfr.: sentt. nn. 83 del 1971 e 49 del 1973.

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 25 cost. · Art. 7 Norme di attuazione della XII disposizione transitoria e finale (comma primo) della Costituzione

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1952-06-20;645~art7 · fonte del testo