Poiché spetta al legislatore la discrezionale valutazione dell'opportunità, politica dell'adozione dell'istruzione formale, ovvero sommaria, per un determinato reato, in relazione all'oggetto specifico della tutela penale - essendo in via di principio compatibili i due riti con i precetti costituzionali di eguaglianza, di diritto alla difesa e di precostituzione del giudice -, non è fondata - in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 25, primo comma, Cost. - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma secondo, della legge 20 giugno 1952, n. 645, che impone il rito sommario per i reati previsti dalla legge medesima (di attuazione della disp. trans. e fin. XII Cost.) attribuiti alla competenza del tribunale, e pertanto, predeterminando essa le fattispecie astratte alle quali deve applicarsi detto rito, consente la possibilità di un controllo giurisdizionale sulla esistenza effettiva dei presupposti e delle condizioni atti a rendere legittimo il potere del pubblico ministero di procedervi. Cfr.: sentt. nn. 83 del 1971 e 49 del 1973.
Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 25 cost. · Art. 7 Norme di attuazione della XII disposizione transitoria e finale (comma primo) della Costituzione