In deroga a quanto previsto dal primo comma dell'articolo 502 del codice di procedura penale, il procuratore della Repubblica procede in ogni caso con il giudizio direttissimo, sempre che non siano necessarie speciali indagini, per i delitti di rapina, rapina aggravata, estorsione, estorsione aggravata, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, per i reati concernenti le armi e gli esplosivi, e per i reati eventualmente concorrenti con quelli sopraindicati.

Testo vigente dal 22 ottobre 1974

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 164/1983

    Questione infondata
    2 giugno 1983

    Non e` irrazionale una norma quale quella dell'art.2 legge 14 ottobre 1974 n.497 (Nuove norme contro la criminalita`), che, rispetto ad alcuni delitti considerati particolarmente idonei a destare grave allarme sociale in un determinato momento storico, prescriva, con efficacia peraltro limitata nel tempo, un giudizio piu` rapido di quello ordinario (giudizio direttissimo, in cui gli imputati di questi reati sarebbero privati della fase istruttoria). Ne` puo` peraltro dirsi irrazionale la stessa norma sotto il profilo che la prescrizione del giudizio direttissimo non e` accompagnata dalla previsione di alcun termine, sicche` il P.M. potrebbe vanificare il fine perseguito dalla legge ritardando a suo arbitrio il dibattimento. Infatti, ove l'imputato sia detenuto, e` applicabile il termine di quaranta giorni, stabilito dall'art.272, comma secondo c.p.; mentre in linea generale permane il dovere del P.M. - desumibile dalla stessa natura del giudizio direttissimo- di investire con la massima rapidita` possibile il giudice del dibattimento. Dovere, la cui violazione, pur se non produce nullita`, espone alle sanzioni disciplinari previste dall'ordinamento giudiziario il P.M., la cui attivita` e` peraltro sempre sottoposta alla vigilanza del procuratore generale della Corte d'Appello. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art.2 L. 14 ottobre 1974 n.497, sollevata in riferimento all'art.3 Cost).

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 25 cost. · Art. 2 Nuove norme contro la criminalita'

    Leggi la pronuncia
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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1974-10-14;497~art2 · fonte su Normattiva