Art. 198

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(Certificati che possono essere chiesti dall'interessato) 1. Oltre il certificato previsto dall'articolo 689 del codice, la persona alla quale le iscrizioni del casellario si riferiscono ha diritto di ottenere:

  • a)un certificato generale nel quale sono riportate tutte le iscrizioni esistenti a norma dell'articolo 686 del codice, escluse quelle previste dall'articolo 689 comma 2 lettere a), b), c), d), e), f), g) del codice;
  • b)un certificato civile nel quale sono riportate le iscrizioni esistenti a norma dell'articolo 686 comma 1 lettere b) e c) del codice nonche' i provvedimenti concernenti le pene accessorie portanti limitazioni alla capacita' del condannato.

Testo vigente dal 5 agosto 1989 al 15 febbraio 1991 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271~art198 · fonte su Normattiva