Art. 198
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(Certificati che possono essere chiesti dall'interessato) 1. Oltre il certificato previsto dall'articolo 689 del codice, la persona alla quale le iscrizioni del casellario si riferiscono ha diritto di ottenere:
- a)un certificato generale nel quale sono riportate tutte le iscrizioni esistenti a norma dell'articolo 686 del codice, escluse quelle previste dall'articolo 689 comma 2 lettere a), b), c), d), e), f), g) del codice;
- b)un certificato civile nel quale sono riportate le iscrizioni esistenti a norma dell'articolo 686 comma 1 lettere b) e c) del codice nonche' i provvedimenti concernenti le pene accessorie portanti limitazioni alla capacita' del condannato.
Testo vigente dal 5 agosto 1989 al 15 febbraio 1991 · versione 0 su Normattiva