Art. 258
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(Procedimenti che proseguono secondo le disposizioni del codice) 1. I procedimenti in corso diversi da quelli indicati negli articoli 241 e 242 proseguono con l'osservanza delle disposizioni del codice, ma i termini per le indagini preliminari sono computati dalla data di entrata in vigore del codice. Per gli atti di polizia giudiziaria e per gli atti istruttori si osservano le disposizioni previste dagli articoli 243 comma 2 e 244 comma 1.
Testo vigente dal 5 agosto 1989 al 20 febbraio 1990 · versione 0 su Normattiva