Art. 32Recupero dei crediti professionali

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(( (Recupero dei crediti professionali) 1. Le procedure intraprese per il recupero dei crediti professionali vantati dai difensori d'ufficio nei confronti degli indagati, degli imputati e dei condannati inadempienti sono esenti da bolli, imposte e spese. 2. Al difensore d'ufficio e' corrisposto il compenso nella misura e secondo le modalita' previste dalla legge 30 luglio 1990, n. 217, quando dimostri di avere esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali. 3. Lo Stato, con le forme e le procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, ha diritto di ripetere le somme di cui al comma 1, salvo che la persona assistita dal difensore d'ufficio versi nelle condizioni per essere ammessa al patrocinio a spese dello Stato)).

Testo vigente dal 5 aprile 2001 al 1 luglio 2002 · versione 34 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271~art32 · fonte su Normattiva