Art. 1 — Istituzione e scopi del Fondo
E' istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale un "Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente dalle aziende di navigazione aerea". Il Fondo ha lo scopo di provvedere al trattamento di pensione in favore degli iscritti e dei loro superstiti, secondo le norme contenute nella presente legge.
Testo vigente dal 27 luglio 1965
