Art. 16 — Riscossione dei contributi a mezzo delle esattorie
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Tutti i crediti del Fondo per contributi, interessi e penalita' sono riscossi, in caso di mancato pagamento da parte delle societa' entro il termine di cui al quarto comma del precedente articolo 14, con i mezzi, i privilegi e le procedure vigenti per le imposte dirette. All'uopo, l'istituto nazionale della previdenza sociale compila i ruoli dei debitori morosi, comprendendovi gli aggi di riscossione e li trasmette all'intendenza di finanza delle rispettive Province perche' siano resi esecutivi e consegnati agli esattori. Tali ruoli saranno posti in riscossione, in unica soluzione, alla piu' prossima scadenza, purche' tra la notifica della cartella e la scadenza decorrano almeno venti giorni. I versamenti saranno eseguiti dagli esattori al netto degli aggi, con l'obbligo del non riscosso come riscosso in favore del Fondo.
Testo in vigore dal 27 luglio 1965 al 1 luglio 1997
