Art. 41 — Versamento del contributo volontario
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Il contributo volontario e' versato mensilmente. Qualora, per il periodo di un anno, l'iscritto non versi il contributo e lo versi in misura inferiore a quella dovuta, la posizione previdenziale viene liquidata ai sensi del precedente articolo 38, salvo che l'iscritto medesimo possa far valere un periodo utile di almeno 15 anni, nel qual caso si applicano le disposizioni del precedente articolo 40.
Testo in vigore dal 27 luglio 1965 al 27 novembre 1988
