Norme di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea
Art. 42 — Prestazioni agli iscritti volontari
Gli iscritti volontari di cui agli articoli 39 e 40 hanno diritto:
- a)alla pensione di anzianita', di cui ai punti 1), 2), 3) del precedente articolo 22;
- b)alla pensione di invalidita', purche' ricorrano, nei loro confronti, gli estremi per il riconoscimento della invalidita' previsti dalle norme sull'assicurazione generale obbligatoria.
Testo vigente dal 27 luglio 1965
