Gli iscritti volontari di cui agli articoli 39 e 40 hanno diritto:

  • a)alla pensione di anzianita', di cui ai punti 1), 2), 3) del precedente articolo 22;
  • b)alla pensione di invalidita', purche' ricorrano, nei loro confronti, gli estremi per il riconoscimento della invalidita' previsti dalle norme sull'assicurazione generale obbligatoria.

Testo vigente dal 27 luglio 1965

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urn:nir:stato:legge:1965-07-13;859~art42 · fonte su Normattiva