Riforma del sistema previdenziale forense

Art. 5 — Pensione di Invalidità

La pensione di invalidita' spetta all'iscritto la cui capacita' all'esercizio della professione sia ridotta in modo continuativo per infermita' o difetto fisico o mentale,sopravvenuti dopo l'iscrizione,a meno di un terzo. Debbono altresi' concorrere le condizioni di cui all' articolo 4,primo comma,lettera b). Sussiste diritto a pensione anche quando le infermita' o difetti fisici o mentali invalidanti preesistano al rapporto assicurativo,purche' vi sia stato successivo aggravamento o siano sopraggiunte nuove infermita' che abbiano provocato la riduzione a meno di un terzo della capacita' lavorativa. La misura della pensione e' pari al 70 per cento di quella risultante dall'applicazione dell'articolo 4,secondo comma. La cassa accerta ogni tre anni,limitatamente alle pensioni che all'atto della concessione non siano state dichiarate non revisionabili,la persistenza dell'invalidita',e',tenuto conto anche dell'esercizio professionale eventualmente svolto dal pensionato,conferma o revoca la concessione della pensione.la concessione e' definitiva quando l'invalidita',dopo la concessione,e' stata confermata altre due volte. L'erogazione della pensione e' sospesa nei confronti del pensionato che non si presti alla revisione. Il pensionato per invalidita' che abbia proseguito l'esercizio della professione e maturato il diritto alla pensione di vecchiaia o di anzianita' puo' chiedere la liquidazione di quest'ultima ai sensi dell' articolo 2,in sostituzione della pensione di invalidita'.

Testo vigente dal 27 settembre 1980

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Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 292/2008

    Questione inammissibile
    18 luglio 2008

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 4 e 5 della legge 20 settembre 1980, n. 576, censurati, in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, Cost., nella parte in cui negano il diritto alla pensione di invalidità agli avvocati che, in possesso degli altri requisiti contributivi, risultino iscritti alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense successivamente al compimento del quarantesimo anno di età. Infatti, l'ordinanza di rimessione non tiene conto del fatto che la normativa censurata è stata modificata dall'art. 14 della legge 11 febbraio 1992, n. 141: il giudice a quo non ha compiutamente ricostruito il quadro normativo di riferimento, con conseguente difetto di motivazione sulla rilevanza. - Sulla manifesta inammissibilità per difetto di motivazione sulla rilevanza v., citate, ex multis , sentenza n. 53/2008 e ordinanza n. 167/2007.

    Art. 3 cost. · Art. 38 cost. · Art. 4 Riforma del sistema previdenziale forense · Art. 5 Riforma del sistema previdenziale forense

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  • Ordinanza n. 845/1988

    Questione infondata
    21 luglio 1988

    Questione già dichiarata non fondata e manifestamente infondata. - v. S.n. 133/1984, O.n. 279/1985.

    Art. 3 cost. · Art. 38 cost. · Art. 53 cost. · Art. 4 Riforma del sistema previdenziale forense

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  • Ordinanza n. 669/1988

    Questione infondata
    16 giugno 1988

    È manifestamente inammissibile, per inapplicabilità delle norme denunziate nel giudizio a quo, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, 3, 4 e 5 , L. 20 settembre 1980, n. 576, denunziati - in riferimento agli artt. 3, 38 e 47 Cost. - per quanto concerne le condizioni e limiti posti all'erogazione delle provvidenze della Cassa nazionale forense nei confronti degli iscritti ultraquarantenni.

    Art. 3 cost. · Art. 38 cost. · Art. 47 cost. · Art. 2 cost.

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1980-09-20;576~art5 · fonte su Normattiva