Art. 9 — Criteri per l'iscrizione all'albo
La lettera e) del primo comma dell'articolo 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ratificato con la legge 17 aprile 1956, n. 561, e' sostituita dalla seguente: "e) avere la residenza o esercitare la professione nella circoscrizione dell'ordine o collegio".
Testo vigente dal 16 novembre 1991
