Norme di riordino del settore farmaceutico

Art. 7 — Titolarità e gestione della farmacia

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La titolarita' dell'esercizio della farmacia privata e' riservata a persone fisiche, in conformita' alle disposizioni vigenti, a societa' di persone ed a societa' cooperative a responsabilita' limitata che gestiscano farmacie anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge. Le societa' di cui al comma 1 hanno come oggetto esclusivo la gestione di una farmacia. Sono soci della societa' farmacisti iscritti all'albo della provincia in cui ha sede la societa', in possesso del requisito dell'idoneita' previsto dall'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni. La direzione della farmacia gestita dalla societa' e' affidata ad uno dei soci che ne e' responsabile. Il direttore, qualora si verifichino a suo carico le condizioni previste dal comma 2 dell'articolo 11 della legge 2 aprile 1968, n. 475, come sostituito dall'articolo 11 della presente legge, e' sostituito temporaneamente da un altro socio. Ciascuna delle societa' di cui al comma 1 puo' essere titolare dell'esercizio di una sola farmacia e ottenere la relativa autorizzazione purche' la farmacia sia ubicata nella provincia ove ha sede legale la societa'. Ciascun farmacista puo' partecipare ad una sola societa' di cui al comma 1. La gestione delle farmacie private e' riservata ai farmacisti iscritti all'albo della provincia in cui ha sede la farmacia. Il trasferimento della titolarita' dell'esercizio di farmacia privata e' consentito dopo che siano decorsi tre anni dal rilascio dell'autorizzazione da parte dell'autorita' competente, salvo quanto previsto ai commi 9 e 10. A seguito di acquisizione a titolo di successione di una partecipazione in una societa' di cui al comma 1, qualora vengano meno i requisiti di cui al secondo periodo del comma 2, l'avente causa deve cedere la partecipazione nel termine di tre anni dalla acquisizione. Nel caso in cui l'avente causa sia il coniuge ovvero l'erede in linea retta entro il secondo grado, il suddetto termine e' differito al compimento del trentesimo anno di eta' dell'avente causa, ovvero, se successivo, al termine di dieci anni dalla data di acquisizione della partecipazione. Il predetto termine di dieci anni e' applicabile esclusivamente nel caso in cui l'avente causa, entro un anno dalla data di acquisizione della partecipazione, si iscriva ad una facolta' di farmacia in qualita' di studente presso un'universita' statale o abilitata a rilasciare titoli aventi valore legale. Nel caso in cui gli aventi causa siano piu' d'uno, essi provvedono alla nomina di un rappresentante comune nei rapporti con la societa'. In caso di conflitto tra gli aventi causa, il tribunale competente per territorio provvede alla nomina di un curatore preposto alla gestione della partecipazione. In caso di mancata ottemperanza al disposto del presente comma, il socio avente causa perde i diritti connessi alla partecipazione. Il comma 9 si applica anche nel caso di esercizio della farmacia privata da parte degli aventi causa ai sensi del dodicesimo comma dell'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e succes- sive modificazioni. Decorsi i termini di cui al comma 9, in mancanza di soci o di aventi causa, la gestione della farmacia privata viene assegnata secondo le procedure di cui all'articolo 4. Qualora venga meno la pluralita' dei soci, il socio superstite ha facolta' di associare nuovi soci nel rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, nel termine perentorio di sei mesi. Il primo comma dell'articolo 13 del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, come sostituito dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 1730, si applica a tutte le farmacie private anche se di esse sia titolare una societa'. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 17 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, agli atti soggetti ad imposta di registro delle societa' aventi come oggetto l'esercizio di una farmacia privata, costituite entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ed al relativo conferimento dell'azienda, l'imposta si applica in misura fissa.

Testo in vigore dal 16 novembre 1991 al 12 agosto 2006

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Corte costituzionale

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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