Art. 8 — Gestione societaria: incompatibilità
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La partecipazione alle societa' di cui all'articolo 7, salvo il caso di cui ai commi 9 e 10 di tale articolo, e' incompatibile:
- a)con qualsiasi altra attivita' esplicata nel settore della produzione, distribuzione, intermediazione e informazione scientifica del farmaco;
- b)con la posizione di titolare, gestore provvisorio, direttore o collaboratore di altra farmacia;
- c)con qualsiasi rapporto di lavoro pubblico e privato. Lo statuto delle societa' di cui all'articolo 7 ed ogni successiva variazione sono comunicati alla Federazione degli ordini dei farmacisti italiani nonche' all'assessore alla sanita' della competente regione o provincia autonoma, all'ordine provinciale dei farmacisti e alla unita' sanitaria locale competente per territorio, entro sessanta giorni dalla data dell'autorizzazione alla gestione della farmacia. La violazione delle disposizioni di cui al presente articolo e all'articolo 7 comporta la sospensione del farmacista dall'albo professionale per un periodo non inferiore ad un anno. Se e' sospeso il socio che e' direttore responsabile, la direzione della farmacia gestita da una societa' e' affidata ad un altro dei soci. Se sono sospesi tutti i soci e' interrotta la gestione della farmacia per il periodo corrispondente alla sospensione dei soci. L'autorita' sanitaria competente nomina, ove necessario, un commissario per il periodo di interruzione della gestione ordinaria, da scegliersi in un elenco di professionisti predisposto dal consiglio direttivo dell'ordine provinciale dei farmacisti.
Testo in vigore dal 16 novembre 1991 al 31 luglio 2003
