La competenza a concedere le rateazioni di cui ai precedente art. 1 e' demandata agli Uffici del registro senza limitazione di valore. Gli atti di dilazione devono essere approvati dalle Intendenze di finanza. Per la mancata concessione delle richieste di dilazione da parte degli Uffici del registro o per la mancata approvazione da parte delle Intendenze di finanza di quelle gia' concesse dagli Uffici del registro e' ammesso il ricorso al Ministro per le finanze nel termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento impugnato.

Testo vigente dal 21 maggio 1951

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1951-05-19;322~art4 · fonte del testo