Norme generali per il completamento dei piani di ricostruzione post-bellica

Art. 2 — Revoca delle concessioni e definizione dei rapporti in corso

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Le concessioni in corso di cui all'articolo 16 della legge 27 ottobre 1951, n. 1402, gia' affidate per interi piani o per lotti di essi, sono revocate di diritto a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il Ministero dei lavori pubblici provvede agli adempimenti necessari per la definizione dei rapporti giuridici gia' posti in essere con decreti ministeriali di affidamento, sia per le concessioni revocate, sia per quelle annullate con decreto del Ministro dei lavori pubblici del 7 ottobre 1992. I lavori in corso relativi a lotti di piani di ricostruzione, gia' affidati con atti di concessione revocati ai sensi del comma 1, sono contabilmente definiti con riferimento allo stato di avanzamento dei lavori esistente alla data della revoca o dell'annullamento della concessione e si procede conseguentemente al recupero delle eventuali somme erogate in anticipo e in eccesso rispetto all'effettivo valore dei lavori eseguiti. I lavori relativi a lotti di piani di ricostruzione gia' affidati con atti di concessione annullati con decreto del Ministro dei lavori pubblici del 7 ottobre 1992, sono contabilmente definiti con riferimento allo stato di avanzamento dei lavori esistente alla data di emanazione del decreto di annullamento. Il Ministro dei lavori pubblici accerta il numero e l'entita' degli affidamenti in corso di realizzazione, anche se sia intervenuta sospensione dei lavori, o gia' realizzati, nel caso di annullamento dell'atto di concessione, e determina il complessivo fabbisogno finanziario necessario per la loro definizione economica. Per la definizione economica dei rapporti di cui al presente articolo, si applicano le norme di cui al regolamento, approvato con regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, e successive modificazioni e, in quanto compatibili, le disposizioni del codice civile.

Testo in vigore dal 23 agosto 1993 al 23 maggio 1999

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urn:nir:stato:legge:1993-08-12;317~art2 · fonte su Normattiva