Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari

Art. 15-bis — Informazione al Parlamento su procedure giurisdizionali e di pre-contenzioso riguardanti l'Italia)

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Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europee, sulla base delle informazioni ricevute dalle amministrazioni competenti, trasmette ogni sei mesi alle Camere e alla Corte dei conti un elenco, articolato per settore e materia:

  • a)delle sentenze della Corte di giustizia delle Comunita' europee e degli altri organi giurisdizionali dell'Unione europea relative a giudizi di cui l'Italia sia stata parte o che abbiano rilevanti conseguenze per l'ordinamento italiano;
  • b)dei rinvii pregiudiziali disposti ai sensi dell'articolo 234 del Trattato istitutivo della Comunita' europea o dell'articolo 35 del Trattato sull'Unione europea da organi giurisdizionali italiani;
  • c)delle procedure di infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 226 e 228 del Trattato istitutivo della Comunita' europea, con informazioni sintetiche sull'oggetto e sullo stato del procedimento nonche' sulla natura delle eventuali violazioni contestate all'Italia;
  • d)dei procedimenti di indagine formale avviati dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2, del Trattato istitutivo della Comunita' europea. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le politiche europee, trasmette ogni sei mesi alle Camere e alla Corte dei conti informazioni sulle eventuali conseguenze di carattere finanziario degli atti e delle procedure di cui al comma 1. Nei casi di particolare rilievo o urgenza o su richiesta di una delle due Camere, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europee trasmette alle Camere, in relazione a specifici atti o procedure, informazioni sulle attivita' e sugli orientamenti che il Governo intende assumere e una valutazione dell'impatto sull'ordinamento. ((3-bis. Quando uno degli atti della Comunita' europea di cui al comma 1 e' posto alla base di un disegno di legge di iniziativa governativa, di un iniziativa governativa, di un decreto-legge, o di uno schema di decreto legislativo sottoposto al parere parlamentare, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche europee comunica al Parlamento le informazioni relative a tali atti))

Testo in vigore dal 21 marzo 2008 al 10 luglio 2010

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urn:nir:stato:legge:2005-02-04;11~art15bis · fonte su Normattiva