Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari
Art. 15-bis — Informazione al Parlamento su procedure giurisdizionali e di pre-contenzioso riguardanti l'Italia)
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Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europee, sulla base delle informazioni ricevute dalle amministrazioni competenti, trasmette ogni ((tre mesi)) alle Camere e alla Corte dei conti un elenco, articolato per settore e materia:
- a)delle sentenze della Corte di giustizia delle Comunita' europee e degli altri organi giurisdizionali dell'Unione europea relative a giudizi di cui l'Italia sia stata parte o che abbiano rilevanti conseguenze per l'ordinamento italiano;
- b)dei rinvii pregiudiziali disposti ai sensi dell'articolo 234 del Trattato istitutivo della Comunita' europea o dell'articolo 35 del Trattato sull'Unione europea da organi giurisdizionali italiani;
- c)delle procedure di infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 226 e 228 del Trattato istitutivo della Comunita' europea, con informazioni sintetiche sull'oggetto e sullo stato del procedimento nonche' sulla natura delle eventuali violazioni contestate all'Italia;
- d)dei procedimenti di indagine formale avviati dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2, del Trattato istitutivo della Comunita' europea. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le politiche europee, trasmette ogni ((tre mesi)) alle Camere e alla Corte dei conti informazioni sulle eventuali conseguenze di carattere finanziario degli atti e delle procedure di cui al comma 1. ((Nel caso delle procedure di infrazione avviate ai sensi dell'articolo 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, le informazioni sono trasmesse ogni mese)). ((3. Nei casi di particolare rilievo o urgenza o su richiesta di una delle due Camere, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europee trasmette tempestivamente alle Camere, in relazione a specifici atti o procedure, informazioni e documenti sulle attivita' e sugli orientamenti che il Governo intende assumere e una valutazione dell'impatto sull'ordinamento)) Quando uno degli atti della Comunita' europea di cui al comma 1 e' posto alla base di un disegno di legge di iniziativa governativa, di un iniziativa governativa, di un decreto-legge, o di uno schema di decreto legislativo sottoposto al parere parlamentare, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche europee ((comunica al Parlamento le informazioni e i documenti piu' significativi relativi a tali atti)). (( Le informazioni e i documenti di cui al presente articolo sono trasmessi avvalendosi delle modalita' di cui all'articolo 19. 3-quater. Il Governo puo' raccomandare l'uso riservato delle informazioni e dei documenti trasmessi))
Testo in vigore dal 10 luglio 2010 al 19 gennaio 2013
