Art. 52 — Registro nazionale degli aiuti di Stato
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Modalita' di trasmissione delle informazioni relative agli aiuti pubblici concessi alle imprese Il Ministro dello sviluppo economico acquisisce le informazioni di cui all'articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, secondo le modalita' stabilite con il decreto del Ministro delle attivita' produttive 18 ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 4 novembre 2002. Il monitoraggio delle informazioni relative agli aiuti di Stato in agricoltura continua a essere disciplinato dalla normativa europea di riferimento.
Testo in vigore dal 4 gennaio 2013 al 18 agosto 2015
