Le norme della presente legge si applicano anche ai contratti di affitto dei terreni pascolativi, pure se di durata inferiore ad una annata agraria; a quelli di malgheria per l'alpeggio e lo sverno del bestiame ed alle altre forme di concessione per l'utilizzazione delle erbe.

Testo vigente dal 30 giugno 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-06-12;567~art13 · fonte su Normattiva