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La commissione tecnica provinciale, di cui all'articolo 2 della legge 18 agosto 1948, n. 1140, e' composta: dal capo dell'ispettorato agrario provinciale o da un suo rappresentante; dall'ingegnere capo dell'Ufficio tecnico erariale od un suo rappresentante; da due rappresentanti dei proprietari che affittano fondi rustici; da un rappresentante degli affittuari conduttori; da tre rappresentanti degli affittuari coltivatori diretti. I componenti della commissione sono nominati dal prefetto e quelli in rappresentanza delle categorie su designazione delle rispettive organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. La commissione e' presieduta dal prefetto o da un vice prefetto da lui delegato. Il prefetto puo' delegare la direzione tecnica dei lavori al capo dell'ispettorato agrario o al rappresentante di questi. Le deliberazioni sono valide quando siano adottate con l'intervento della meta' piu' uno ed a maggioranza assoluta dei presenti.

Testo in vigore dal 9 marzo 1971 al 11 gennaio 1974

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 80/1964

    Questione infondata
    12 novembre 1964

    Le "tabelle", compilate dalla Commissioni tecniche provinciali, contenenti i limiti minimi e massimi dei canoni di affitto dei fondi rustici, hanno la natura di atti normativi e non quella di atti giurisdizionali. Non implicando, pertanto la compilazione delle "tabelle" conferimento alle Commissioni di attribuzioni proprie dei giudici, deve essere dichiarata infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3 e 7 della l. 12 giugno 1962 n. 567 in relazione all'art. 102 Cost.. V. 40/1964 D e 40/1964 E.

    Art. 24 cost. · Art. 102 cost. · Art. 1 Norme in materia di affitto di fondi rustici · Art. 2 Norme in materia di affitto di fondi rustici

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1962-06-12;567~art2 · fonte su Normattiva