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La Commissione tecnica provinciale, di cui all'ultimo comma del precedente articolo, e' composta: del capo dell'Ispettorato agrario provinciale o di un suo rappresentante; di un rappresentante dei proprietari che affittano a imprenditori non coltivatori; di due rappresentanti dei proprietari che affittano a imprenditori coltivatori diretti: di un rappresentante degli affittuari conduttori; di due rappresentanti degli affittuari coltivatori diretti; di due esperti in materia agraria designati uno dalle Organizzazioni dei proprietari di fondi locati e uno dalle Organizzazioni degli affittuari. La Commissione e' nominata dal prefetto, coi criteri di cui all'articolo 5 della presente legge, ed e' presieduta dallo stesso o da un vice-prefetto da lui delegato. Il prefetto puo' delegare la direzione tecnica dei lavori al capo dell'Ispettorato agrario o al rappresentante di questi. Le deliberazioni sono valide quando siano adottate con l'intervento della meta' piu' uno dei componenti e a maggioranza assoluta dei presenti.
Testo in vigore dal 30 giugno 1962 al 9 marzo 1971
