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Alle armi per uso sportivo viene riconosciuta tale qualifica, a richiesta del fabbricante o dell'importatore, dal Ministero dell'interno su conforme parere della commissione consultiva centrale delle armi, sentite le federazioni sportive interessate affiliate al CONI. Ai sensi e per gli effetti della presente legge, si intendono per armi sportive quelle, sia lunghe che corte, che, per le loro caratteristiche strutturali e meccaniche, si prestano esclusivamente allo specifico impiego nelle attivita' sportive. Delle armi per uso sportivo sottoposte a catalogo a norma della legge 18 aprile 1975, n. 110, modificata con la legge 16 luglio 1982, n. 452, e' redatto un apposito elenco, che sara' annesso al Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo.

Testo in vigore dal 3 aprile 1986 al 5 novembre 2013

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urn:nir:stato:legge:1986-03-25;85~art2 · fonte su Normattiva