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A decorrere dal 1 aprile 1991, le disposizioni in materia di integrazione salariale straordinaria si applica anche ai dipendenti delle imprese artigiane aventi i requisiti occupazionali di cui all'articolo 1, comma 1, e che procedono alla sospensione dei lavoratori in conseguenza di sospensioni o contrazioni dell'attivita' dell'impresa che esercita l'influsso gestionale prevalente come definito dal comma 2 e che sia stata ammessa al trattamento straordinario in ragione di tali sospensioni o contrazioni. Si ha influsso gestionale prevalente ai fini di cui al comma 1, quando in relazione ai contratti aventi ad oggetto l'esecuzione di opere o la prestazione di servizi o la produzione di beni o semilavorati costituenti oggetto dell'attivita' produttiva o commerciale dell'impresa committente, la somma dei corrispettivi risultanti dalle fatture emesse dell'impresa destinataria delle commesse nei confronti dell'impresa committente, acquirente o somministrata abbia superato, nel biennio precedente, secondo quanto emerge dall'elenco dei clienti e dei fornitori di cui all'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come da ultimo sostituito dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1980, n. 897, il cinquanta per cento del complessivo fatturato dell'impresa destinataria delle commesse. Le disposizione in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale sono estese alle imprese esercenti attivita' commerciali che occupino piu' di duecento dipendenti.

Testo in vigore dal 27 luglio 1991 al 18 luglio 2012

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1991-07-23;223~art12 · fonte su Normattiva