Art. 25 — Riforma delle procedure di avviamento al lavoro
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((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 DICEMBRE 2002, N. 297)). ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 DICEMBRE 2002, N. 297)). ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 DICEMBRE 2002, N. 297)). ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 DICEMBRE 2002, N. 297)). ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 DICEMBRE 2002, N. 297)). ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 DICEMBRE 2002, N. 297)). ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 DICEMBRE 2002, N. 297)). Le Commissioni regionali per l'impiego emanano disposizioni alle Commissioni circoscrizionali dirette ed agevolare gli avviamenti delle lavoratrici in rapporto all'iscrizione alle liste di mobilita' e agli indici di disoccupazione nel territorio. Per ciascun lavoratore iscritto nella lista di mobilita' assunto a tempo indeterminato, la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro, e' per i primi diciotto mesi, quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, e' determinata annualmente la quota del Fondo di rotazione, di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, da finalizzare al finanziamento di azioni formative riservate ai lavoratori appartenenti alle comma 5. Tale quota e' ripartita tra le Regioni in proporzione al numero dei lavoratori appartenenti alle predette categorie, presenti in ciascuna Regione. Il lavoratore che abbia rifiutato una proposta formativa offertagli dalle sezioni circoscrizionali secondo le modalita' deter- minate dalla Commissione regionale per l'impiego, perde, per un periodo di dodici mesi, l'iscrizione nelle liste di mobilita', di cui all'articolo 6, comma 1. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 DICEMBRE 2002, N. 297)).
Testo in vigore dal 30 gennaio 2003 al 1 gennaio 2010
